Statuto Accademia LIMPE-DISMOV

Articolo 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Accademia Italiana per lo studio della malattia di Parkinson e i disordini del movimento (Accademia LIMPE-DISMOV), di seguito denominata Accademia.
L'Accademia è autonoma e chiederà l'adesione alla Società Italiana di Neurologia (SIN) e alla International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS).

Articolo 2 - Sede e durata

L'Accademia ha sede in Roma viale Somalia n. 133 (centotrentatré) e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all’estero con delibera dell’Assemblea dei soci. L'Accademia ha durata illimitata.

Articolo 3 - Scopi ed obiettivi

1. L'Accademia è una Associazione a carattere scientifico multidisciplinare, non ha fini di lucro ed è aperta ai professionisti che operano a qualunque livello nel campo della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento presso strutture Universitarie, Ospedaliere, IRCCS, altre strutture sanitarie e centri di ricerca.

2. Gli obiettivi dell'Accademia sono:

  1. costituire un punto di riferimento scientifico nazionale per promuovere e divulgare le conoscenze nel campo della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento, nell'interesse degli operatori sanitari e dei pazienti;
  2. promuovere e sostenere la ricerca, sia clinica che sperimentale e stimolare lo sviluppo di protocolli clinici, favorendo lo svolgimento di studi multicentrici e multidisciplinari;
  3. contribuire all'aggiornamento continuo degli operatori sanitari, nell'ambito della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento, anche con l'organizzazione di convegni nazionali ed internazionali;
  4. svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione continua in sanità, con programmi annuali di attività formativa secondo il programma nazionale ECM;
  5. stabilire rapporti di scambio culturale, scientifico e pratico con Fondazioni e/o associazioni scientifiche, sia nazionali che internazionali, e con le associazioni di operatori in ambito sanitario e di pazienti (o loro familiari) che perseguano scopi analoghi a quelli dell'Accademia;
  6. costituire un punto di riferimento con eventuali enti di Sanità pubblica e privata.

Tali obiettivi saranno conseguiti sia autonomamente che nell'ambito delle attività istituzionali delle Società cui l'Accademia aderisce, e tenderanno a favorire soprattutto le figure dei giovani ricercatori attraverso:

  1. la promozione di studi collaborativi nazionali ed internazionali;
  2. l'organizzazione di attività didattiche, di aggiornamento e formazione;
  3. l'organizzazione di incontri per lo scambio delle informazioni scientifiche.

L'Accademia per l'attuazione del proprio oggetto, e senza che ciò diventi attività prevalente, potrà compiere operazioni bancarie, come aperture di conti correnti e similari, assumere persone dipendenti e fare quant'altro sarà necessario alla vita dell'ente. L'Accademia non esercita attività imprenditoriali né partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. L'Accademia non ha finalità sindacali; essa non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione può svolgere la propria attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni.

Art. 4 - Soci

1. Esistono due categorie di Soci, i Soci Ordinari ed i Soci Onorari. Tutti i Soci hanno diritto di voto. Studiosi che si sono distinti per meriti scientifici nell'ambito della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento potranno essere nominati Soci Onorari dal Consiglio Direttivo.

2. Chiunque operi attivamente nel campo della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento, sia a livello clinico che sperimentale, può iscriversi come Socio Ordinario. Il Consiglio Direttivo deciderà sulla eleggibilità individuale. Possono fare domanda d'iscrizione anche studiosi e professionisti che operano all'estero.

3. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione con l’eleggibilità libera degli organi amministrativi e con il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, comma 2, del codice civile.
Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Accademia, mediante comunicazione in forma scritta indirizzata al Presidente presso la sede dell'Accademia. Le quote non sono trasferibili né rivalutabili.
Le richieste d'iscrizione devono essere inviate per iscritto ed indirizzate al Segretario della Accademia, unitamente ad un breve curriculum personale.

4. Il Consiglio Direttivo stabilirà la quota associativa annuale per i Soci Ordinari. Tale quota può essere ridotta del 50% per i Soci più giovani e per gli operatori delle professioni sanitarie, sulla base di criteri definiti dal Consiglio Direttivo.

5. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o morosità. L'iscrizione verrà mantenuta subordinata al pagamento della quota d'iscrizione. Il Consiglio Direttivo si riserva di sospendere l'iscrizione in caso di morosità superiore ai tre anni.

Articolo 5 - Esclusione soci

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dei soci che:

  1. si trovino in contrasto, per propria attività o condotta, con i fini dell'Accademia;
  2. non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle delibere legalmente adottate dagli Organi della Accademia;
  3. non provvedano regolarmente al versamento del contributo di ammissione o delle quote annuali;

Articolo 6 - Organi dell'Accademia

Sono organi dell'Accademia: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Presidente eletto, il Past-President, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti. Le cariche degli organi dell’Associazione sono elettive e gratuite.

Articolo 7 - Presidenza

Il Presidente ha la legale rappresentanza legale dell'Accademia in tutte le sedi e di fronte a terzi ivi compresi organi amministrativi, giudiziari, fiscali, con facoltà di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche penale, in ogni sede e grado di giurisdizione, ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente assume tutte le iniziative di interesse dell’Associazione, escluse quelle dallo Statuto espressamente riservate all’Assemblea e al Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti e/o la rappresentanza, ad altri Consiglieri per determinate materie o singoli atti, nominare procuratori speciali, nonché adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica entro trenta giorni. In caso di dimissioni o di grave impedimento come tale valutato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede a eleggere fra i suoi membri un Presidente pro-tempore, che rimarrà in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria. La perdita della qualità di Socio comporta l’automatica decadenza dalla carica di Presidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.
Il Presidente eletto e il Past-President collaborano nelle attività della Associazione e forniscono un supporto organizzativo al Presidente.

Articolo 8 - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza, rinuncia o impedimento dal Segretario, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi degli associati. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata mediante avviso spedito con lettera raccomandata o consegnato a mano agli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure, nello stesso termine, a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di lettura, purché sia assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento e tale sistema trovi riscontro nei dati di riferimento riportati nei libri sociali. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (purché in Italia) e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la precedente Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione.
La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della precedente. L'Assemblea Generale degli associati è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ciascun socio può rappresentare, mediante delega scritta, fino a un massimo di 5 soci. La delega in originale deve essere conservata agli atti sociali.
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è costituita e può validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati, in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei voti presenti e/o rappresentati; in seconda convocazione è costituita e può validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero degli associati iscritti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento dalla persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario nella persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Tale persona può anche non essere un Socio. Nei casi di legge il verbale dovrà essere redatto da un notaio. In caso di parità di voti l'Assemblea procederà ad una seconda votazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Past-President e da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 19 (diciannove) Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Segretario ovvero da almeno due consiglieri, mediante avviso scritto spedito con lettera raccomandata o consegnato a mano o con telegramma, telefax, o con messaggio da inviarsi a mezzo di posta elettronica agli aventi diritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in caso di urgenza almeno tre giorni prima.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
In mancanza delle formalità suddette il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti i Consiglieri in carica e i componenti il Collegio dei Revisori. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, rinuncia o impedimento, da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Presidente, il Presidente eletto, i Consiglieri in numero da 9 (nove) ad un massimo di 19 (diciannove) ed i revisori dei conti in numero di 3 (tre) vengono eletti dall'assemblea dei soci mediante votazione e durano in carica due anni. Le candidature devono pervenire al Presidente un mese prima dell'elezione. I candidati devono essere iscritti all'Accademia o alla Associazione Italiana Malattia di Parkinson e Disordini del Movimento (DISMOV-SIN) da almeno 5 anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia, presiede l'Assemblea Generale, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e cura che ne vengano eseguite le delibere. In caso d'impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Presidente eletto.
Ogni Socio ordinario potrà proporsi come candidato ad essere eletto. I Soci ordinari hanno diritto di voto se iscritti da almeno un anno e in regola con le quote associative. I Consiglieri ed i Revisori dei Conti resteranno in carica due anni e potranno essere rieletti non più di due mandati consecutivi. Se si renderanno vacanti posti di Consigliere o dei Revisori dei Conti prima della scadenza ordinaria, subentrerà il primo dei non eletti.
Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, Soci o non soci che - per le cariche istituzionali possedute o per il ruolo svolto - possano fornire al Consiglio informazioni o consigli utili alla gestione dell'Accademia.
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. Il Consiglio Direttivo decide tutte le iniziative inerenti agli scopi dell'Accademia, incluse la data e la sede delle riunioni dell'Accademia. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed esso delibera su tutte le materie attinenti alla gestione fatta eccezione per quanto riservato all'Assemblea dal presente statuto e dalla legge.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere.
Il Segretario mantiene un elenco dei Soci, e prepara una relazione annuale sull'attività dell'Accademia; si occupa della comunicazione ai Soci di tutte le informazioni inerenti le iniziative intraprese. Il segretario inoltre cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è responsabile della raccolta delle quote d'iscrizione e della registrazione delle entrate e delle uscite. Mantiene il bilancio economico della Accademia e prepara una relazione finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale. Il nuovo Consiglio Direttivo assume le proprie funzioni immediatamente dopo il risultato delle elezioni per il Direttivo che avverranno in occasione del Congresso annuale.

Articolo 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione sui bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo e presentarla all'assemblea. I Revisori dei Conti sono nominati in numero di tre e durano in carica un biennio; essi non possono essere membri del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e due sono scelti tra gli associati dell'Associazione mentre il terzo sarà nominato anche se non associato dall'assemblea munito di adeguata professionalità, secondo i requisiti di legge.

Articolo 12 - Commissioni

È prevista la istituzione di Commissioni costituite da membri del Consiglio Direttivo o da altri Soci, che si interessino di aspetti inerenti ad attività scientifiche o organizzative della Accademia.

Articolo 13 - Finanziamento

L'Accademia è finanziata dalle quote d'iscrizione. Ulteriore sostegno economico può essere ottenuto da altre fonti per specifiche necessità ed obiettivi.

Articolo 14 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Accademia;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
  4. da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti e persone giuridiche in genere
  5. da sponsorizzazioni, sovvenzioni di terzi o di Associati.

Le entrate dell'Accademia sono costituite: dalle quote associative, dal ricavato della organizzazione di manifestazioni o della partecipazione ad esse, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

Articolo 15 - Variazioni dello Statuto

Gli articoli dello Statuto possono essere cancellati, modificati o aggiunti per votazione durante l'Assemblea della Associazione. L'Assemblea dei soci che delibera variazioni dello Statuto è valida in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione con la presenza, anche per delega (non più di cinque) conferita ad altro associato, di almeno il 20% (venti per cento) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16 - Scioglimento dell'Accademia

Nel caso di scioglimento dell’Accademia, deliberata dall’Assemblea Generale, il patrimonio sarà devoluto ad una Fondazione o Accademia che operi nel campo della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento o ad altro ente avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.